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Notizia 25/06/2013

Bonus mobili 2013


Pronta la disciplina per l'edizione 2013 del bonus. Introdotto gia' nel 2009, per consentire di detrarre, in Unico o su 730 le spese per l'acquisto di arredi da destinare d immobili in corso o in progetto di ristrutturazione, il nuovo beneficio si potra' cumulare con la detrazione della ristrutturazione stessa, secondo le nuove regole illustrate nel nostro Notiziario Nr 11 2013, disponibile per la consultazione su questo sito.
Poiche' l'art.16-bis TUIR non pone limitazioni alle tipologie di lavori che possano consentire di accedere a tele agevolazione, potranno beneficiarne anche i condomini che pagano le spese di manutenzione ordinaria del condominio o i proprietari di box-pertinenziali o in caso di lavori effettuati per la prevenzione di infortuni domestici.
Il beneficio consiste nella detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto, con un tetto massimo di Euro 10.000, da suddividersi in 10 rate annuali di pari importo. In sostanza l'importo massimo che si potra' recuperare e' pari a Euro 5.000 totali, con uno "sconto" annuo massimo di Euro 500.
Essendo collegato all'agevolazione per il recupero edilizio, il Bonus mobili 2013 non potra' essere goduto dai quei soggetti che rinnoveranno esclusivamente gli arredi, senza intervenire con la ristrutturazione dell'immobile, o che li acquistino ex-novo. Non potranno inoltre beneficiarne i soggetti che acquisteranno unita' immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati ex Art. 16-bis c.3 TUIR.
Dal punto di vista operativo, non sara' necessario inviare alcuna comunicazione preventiva, poiche' sara' sufficiente l'indicazione in sede di dichiarazione dei redditi degli estremi catastali dell'immobile.
Dovra' aversi coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quelle per arredi, anche se la fattura potra' essere intestata ad altro soggetto, purche' chi effettuera' il pagamento sia il soggetto a cui spetta la detrazione, e sul documento fiscale sia indicato che la spesa e' (effettivamente) sostenuta da chi intende ususfruire della detrazione.
Non essendo, come per il 2009, il c.d. "bonifico parlante", il pagamento potra' essere effettuato anche in contanti, nel limite di Euro 999,99. Andra' comunque conservata tutta la documentazione fiscale relativa alle spese (fatture, copia dei bonifici, quietanze dei pagamenti effettuati con altro mezzo), indicando CF di chi effettua la spesa, P.IVA e/o CF della ditta beneficiaria.




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